Il SINDACO

Visti:

  1. La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale si dichiara per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili:
  2. Il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020:
  3. L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020;
  4. L’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 31 del 9 agosto 2020:
  5. Tutti i precedenti provvedimenti emanati in materia ai vari livelli e tuttora in vigore
  6. Quanto congiuntamente determinato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 10 agosto 2020:

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio comunale;

Riconosciuta la propria competenza e fatte salve le clausole delle proprie ordinanze che non risultino in contrasto con le seguenti disposizioni,

ORDINA

 A partire dalla data odierna e fino al 16 agosto 2020:

  1. La chiusura alle ore 2,00 di tutti i pubblici esercizi (bar, ristoranti, lidi autorizzati, ecc);
  2. La cessazione alle ore 24,00 della diffusione musicale, per i locali in cui tale attività risulti accessoria, marginale e occasionale;
  3. Per le discoteche il pieno rispetto delle disposizioni previste nell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 9 agosto 2020, che qui si intendono integralmente
  4. Il massimo rispetto di tutte le misure anticontagio previste a livello nazionale e regionale e, in particolare:
  5. Il divieto di assembramento;
  6. Il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  7. L’uso della mascherina secondo le vigenti
  8. Sugli arenili ricadenti nel territorio del Comune

E’ VIETATO

    1.  lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione, sia pubblica che privata, (anche se organizzate dagli esercenti attività di ristorazione, bar, pizzerie, lidi e altri esercizi commerciali; a titolo esemplicativo Dj, trattenimenti danzanti, musica live);
    2. L’accampamento e il bivacco;
    3. L’uso di gazebo, tende e simili;
    4. L’accensione di falò e fuochi di ogni genere, anche

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalle leggi vigenti.

La presente Ordinanza integra e non annulla le proprie ordinanze già emesse, è pubblicata ai sensi di legge ed ha valenza dal 1O al 16 agosto 2020.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso secondo legge.

Dalla Residenza Municipale lì 10 agosto 2020

IL SINDACO

Dott. Gaetano Montoneri