DIVIETO DELL’UTILIZZO DELL’ACQUA PER SCOPI ALIMENTARI

IL SINDACO

Dott. Gaetano Montoneri

 

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione civile e Sanitaria;

Preso atto che l’incremento dei consumi idrici derivante anche dalla notevole presenza turistica su tutto il territorio comunale determina l’insorgere di una grave crisi idrica attestata dalle segnalazioni registrate dall’Ufficio Idrico Comunale e provenienti dai dimoranti nella zona alta del paese e nella contrada Pantanello;

Considerato che a causa del persistente periodo di siccità si è avuto un calo della portata del pozzo di contrada Stafenna e l’Ufficio Tecnico, per fronteggiare tale emergenza, ha provveduto ad acquisire temporaneamente un pozzo trivellato privato sita in C.da Corridore Campana tenere di Portopalo di Capo Passero ritenuta idonea ad assicurare una maggiore portata di acqua nella rete idrica comunale;

Considerato che i risultati delle analisi chimico-batteriologiche dell’acqua immessa in rete eseguite secondo i controlli interni, con le frequenze previste nell’allegato II del D.Lgs. n.31/2001 presentano il valore relativo alla presenza di cloruri non conformi per poter affermare il giudizio di idoneità dell’acqua per consumo umano da parte dell’ASL, le acque di cui trattasi devono ritenersi, a titolo precauzionale, a tutela della salute pubblica, non idonee per gli usi potabili sebbene perfettamente utilizzabili agli scopi igienici, domestici e civili;

Ritenuta la necessità, nelle more di provvedere con ogni urgenza all’immissione in condotta delle suddette acque;

Sentita per le vie brevi l’Autorità Sanitaria Locale che ha condiviso le problematiche poste e conviene di adottare apposito provvedimento a tutela della salute dei cittadini;

Dato atto che si potrà procedere alla revoca della presente ordinanza non appena saranno acquisite gli esiti delle analisi che nel frattempo saranno effettuate dai laboratori specializzati;

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o d’igiene pubblica;

Ritenuta pertanto la necessità, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 50 comma 5 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii, di ordinare il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti e come bevanda su tutto il territorio comunale, limitandone pertanto l’uso a soli scopi igienici, domestici e civili;

VISTO il testo unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.07.1934;

VISTA la legge 24.11.1981 n 689;

VISTO l’art 50 del D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267:

ORDINA

su tutto il territorio servito dall’acquedotto Comunale, in virtù ed in forza dlell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ai fini della tutela della salute pubblica il divieto all’utilizzo dell’acqua per usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti e come bevanda limitandone pertanto l’uso a soli scopi igienici, domestici e civili, fino a diverse.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Siracusa, all’Ufficiale Sanitario del Comune, al Commissario di P.S., al Comando Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani, all’Ufficio Ecologia, alla ditta attualmente affidataria della gestione dell’acquedotto Comunale, alla ditta gestore della “Casa dell’Acqua”, all’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa e copia affissa all’Albo Pretorio del Comune di Portopalo di Capo Passero.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

  • Entro 60 gg dalla data di pubblicazione al TAR di Catania nei termini e con le modalità previsti dalla 1034/1971 e ss.mm.ii;
  • entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal P.R. 1199/1971 dalla data di notifica del presente atto.

ORDINANZA N. 23 del 05.0_20210805122110