IL SINDACO
Dott. Gaetano Montoneri
Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione civile e Sanitaria;
Preso atto di una grave crisi idrica attestata dalle segnalazioni registrate dall’Ufficio Idrico Comunale e provenienti dai dimoranti nella zona alta del paese e nella contrada Pantanello; Considerato che a causa del persistente periodo di siccità si è avuto un calo della portata del pozzo di contrada Stafenna e l’Ufficio Tecnico, per fronteggiare tale emergenza, ha provveduto ad acquisire temporaneamente un pozzo trivellato privato sita in C.da Corridore Campana tenere di Portopalo di Capo Passero ritenuta idonea ad assicurare una maggiore portata di acqua nella rete idrica comunale;
Considerato che i risultati delle analisi chimico-batteriologiche dell’acqua immessa in rete eseguite secondo i controlli interni, con le frequenze previste nell’allegato II del D.Lgs. n.31/2001 presentano il valore relativo alla presenza di cloruri non conformi per poter affermare il giudizio di idoneità dell’acqua per consumo umano da parte dell’ASL, le acque di cui trattasi devono ritenersi, a titolo precauzionale, a tutela della salute pubblica, non idonee per gli usi potabili sebbene perfettamente utilizzabili agli scopi igienici, domestici e civili;
Considerato che la condotta non permette una riparazione immediata appurato che in più punti la stessa deve essere sostituita;
Ritenuta la necessità, nelle more di provvedere con ogni urgenza all’immissione in condotta delle suddette acque;
Dato atto che si potrà procedere alla revoca della presente ordinanza non appena saranno acquisite gli esiti delle analisi che nel frattempo saranno effettuate dai laboratori specializzati;
Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o d’igiene pubblica;
Ritenuta pertanto la necessità, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, di ordinare il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti e come bevanda su tutto il territorio comunale, limitandone pertanto l’uso a soli scopi igienici, domestici e civili;
VISTO il testo unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.07.1934;
VISTA la legge 24.11.1981 n 689;
VISTO l’art 50 del D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267:
ORDINA
all’ufficio tecnico di utilizzare l’immissione temporanea dell’acqua proveniente dal pozzo C/da Corridore Campana ritenuto idoneo per assicurare una maggiore portata dell’acqua su tutto il territorio servito dall’acquedotto Comunale, in virtù ed in forza dell’art. 50 comma 5 rle1 D.Lgs. 267/2000 e ss,mm,ii,, ai fini della tutela della salute pubblica permane il divieto all’utilizzo dell’acqua per usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti e come bevanda limitandone pertanto l’uso a soli scopi igienici, domestici e civili, fino a diverse.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Siracusa, all’Ufficiale Sanitario del Comune, al Commissario di P.S., al Comando Carabinieri, alla Guardia dì Finanza, ai Vigili Urbani, all’Ufficio Ecologia, alla ditta attualmente affidataria della gestione dell’acquedotto Comunale, alla ditta gestore della “Casa dell’Acqua”, all’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa e copia affissa all’Albo Pretorio del Comune di Portopalo di Capo Passero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
- Entro 60 gg dalla data di pubblicazione al TAR di Catania nei termini e con le modalità previsti dalla 1034/1971 e ss.mm.ii;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal P.R. 1199/1971 dalla data di notifica del presente atto.